Art. 50.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.
      2. Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tenere conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto. Devono essere acquisiti la relazione di osservazione e il programma di trattamento.
      3. Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.
      4. Le infrazioni disciplinari possono dare luogo solo alle seguenti sanzioni:

          a) richiamo del direttore;

          b) ammonizione rivolta dal direttore;

 

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          c) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;

          d) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;

          e) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.

      5. La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario.
      6. L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattano la propria prole fino ad un anno, qualora le stesse siano detenute o internate nonostante le disposizioni di legge vigenti in materia.
      7. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose o l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che ha commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, resti in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina. La durata della misura cautelare non può eccedere i cinque giorni ed è detratta dalla durata della sanzione eventualmente applicata.
      8. Nel caso del comma 7, il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare.